La formazione 4.0 è un incentivo fiscale per le aziende che investono nella formazione dei propri dipendenti. La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
La gestione delle lezioni video
Tutte le lezioni video sono quindi gestite con moduli i cui settaggi impongono la visione forzata e completa del video:
È necessario tenere conto che i termini di legge impongono che il tempo di effettiva permanenza del discente sia pari alla durata della video lezione seguita.
Pertanto, è obbligatoria la sosta a video fino al completamento della lezione che si sta seguendo, in estrema sintesi, se una lezione dura 6 minuti il tempo di sosta imposto per completarla non dovrà essere inferiore a 360 secondi.
La gestione dei momenti di verifica
Dopo ogni singola lezione video si dovrà superare un quiz per poter procedere alla lezione successiva. I quiz sono random e prevedono una domanda con possibilità di scelta della risposta corretta tra tre alternative suggerite.
Solo una delle risposte suggerite è quella corretta e consente di passare alla successiva lezione video. Qualora venga data una risposta errata la lezione dovrà essere ripetuta.
Dopo aver scelto la risposta flaggando la relativa opzione (es. C) si clicca su TERMINA IL TENTATIVO per inviare la scelta al sistema.
La risposta sul superamento o meno del quiz è immediata.
Esempio di un quiz a risposta multipla:
Il monitoraggio delle ore di formazione sulla 4.0
Il sistema da noi fornito è completo di un’area collegata tramite api key ai registri di Moodle che genera ed invia in automatico tutti i dati di collegamento dei singoli discenti al portale di formazione tenendo conto di tutto, soprattutto della giornata nei quali i dipendenti si formano.
Trattandosi di report completi, il sistema traccia quindi non solo gli avanzamenti ma anche e soprattutto gli orari di ingresso e uscita che consentono di verificare l’effettiva formazione negli orari concordati con l’azienda stessa.
L’area è completa di molte funzioni aggiuntive che permettono di gestire svariate esigenze, dal permettere di condividere una data azienda con il suo responsabile HR qualora l’azienda abbia desiderio e necessità di monitorare come avanza il suo gruppo, fino a tante altre facilities che la rendono uno strumento di monitoraggio ed estrazione dati molto interessante per l’ente partendo proprio dal presupposto che funziona in automatico.
Il sistema è molto semplice ed intuitivo da usare e vi si accede mediante user e password.
La gestione degli attestati di fine anno
Gli attestati da scaricare sono molto importanti in quanto fanno parte della documentazione utile all’asseverazione del credito formativo e sono scaricabili per ogni singolo dipendente direttamente dal file di fine anno.
L’attestato, oltre ad essere ovviamente nominale in quanto collegato al Codice Fiscale del discente che è un dato univoco, riporta il totale delle ore spese in formazione dal momento del primo collegamento fino all’ultimo sostenuto.
L’attestato è un documento che viene generato dall’area di monitoraggio qualora il discente affronti più di 24 ore di formazione durante l’anno in quanto, ai termini di legge, qualora la formazione sostenuta fosse minore di tale valore non potrebbe essere asseverata.
Data di conseguimento, timbro e firma dell’ente erogatore e QR-Code per immediata verifica ne completano la struttura.
La gestione delle autocertificazioni
Anche se non obbligatorio ai termini di legge, l’autocertificazione nominale del singolo dipendente è un documento che consigliamo di allegare alla pratica da consegnare al vostro Revisore Contabile in quanto è un valore aggiunto importante da conservare in azienda.
È un documento che andrà siglato dall’azienda e dal dipendente in merito alle ore dallo stesso sostenute e che viene prodotto in automatico dai sistemi forniti.
Il supporto ai discenti in formazione
Il sistema offerto dispone di aree di supporto complete di istruzioni sia a video che in pdf utili ai dipendenti per aiutarli a capire come gestire al meglio la propria formazione all’interno del portale.
Le aree sono raggiungibili sia dal front-end come anche sono sempre presenti all’interno di ogni modulo formativo.
Completano i servizi di assistenza dei moduli utili ai discenti a dialogare in tempo reale tramite chat con gli operatori preposti al supporto della formazione.
I principi inderogabili alla base della formazione 4.0
Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. In particolare, le tematiche previste nella Formazione 4.0 sono le seguenti:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
È agevolabile il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di Formazione 4.0 sia come «discente» che come «docente» o «tutor», limitatamente alle ore o alle giornate di formazione. Sono pertanto inclusi:
- I costi del personale che partecipa alla formazione, da calcolarsi sul costo orario del dipendente e delle ore di formazione sostenute. Per personale dipendente va inteso il personale con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, inclusi gli apprendisti.
La relativa retribuzione va calcolata al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione compresi eventuali indennità di trasferta per corsi fuori sede. - Le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione, quali ad esempio di locazione, amministrative e di erogazione dei corsi in modalità FAD (come nel nostro caso).
- I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, quali ad esempio quelli relativi all’asseverazione del credito da parte di un revisore contabile esterno all’azienda.
- Le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione.
- I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come eventuali spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione.
Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali, compresi gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata.
Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo e le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (Ue) n. 651/2014.
Possono essere coinvolti nella Formazione 4.0 tutti i lavoratori dipendenti presso l’azienda, sia occupati a tempo pieno che a tempo ridotto o con contratto a tempo determinato o indeterminato per un massimo di 600 ore di formazione per ciascun lavoratore.
Il credito di imposta maturato grazie alla Formazione 4.0 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:
una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
Nei confronti del soggetto incaricato che incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del Codice di procedura civile, in quanto compatibili.